Con riferimento all’Ordine di Servizio numero 7 del 31 gennaio 2023 disposto da codesta Direzione Generale avente oggetto “disciplina delle assenze per malattia”, si ritiene utile rappresentare una anomalia riferita alla documentazione prevista per le assenze dovute ad accertamenti (visite, terapie etc.) l’attestazione comprovante l’accertamento o visita specialistica: come richiamato l’articolo 5 septies comma 5 ter del TUPI (… nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o prestazione o trasmessa da questi ultimo mediante posta elettronica) non contempla e, quindi, non specifica che debba contenere indicazioni dell’esame diagnostico terapia o prestazione specialistica ma solo indicazione generica di tali esami medici sottoscritta dal medico o dalla struttura anche privata completa dell’indicazione dell’orario della visita.
Nel dispositivo richiamato in incipit, invece, pare chiara una violazione della privacy del dipendente laddove si specifica che la documentazione prevista debba contenere attestazione dell’esame diagnostico
della visita o prestazione specialistica quasi a voler intendere una specifica indicazione della prestazione effettuata se non di diagnosi. Si confida in un chiarimento di tale riferimento ed eventuale modifica se erroneamente inserita nel novero delle indicazioni fornite per una corretta documentazione giustificativa circa l’assenza dei dipendenti per motivi di salute.

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